Nell’ambito alla lotta internazionale nei confronti dei cambiamenti climatici, anche l’Unione Europea si è impegnata per cercare di ridurre le emissioni di sostanze ad effetto serra o che in ogni caso rappresentano una minaccia per lo strato di ozono. Stiamo parlando in particolare di sostanze riconducibili  ai fluorocarburi: sostanze chimiche composte da fluoro e carbonio.

Il 9 gennaio 2019 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.P.R. n. 146 del 16 novembre 2018, in attuazione del Regolamento (UE) 517/2014 sui gas fluorati ad effetto serra. Questo D.P.R si pone principalmente due obiettivi:

 

  1. Disciplinare il registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate, che assicura una trasparenza delle informazioni relative alle attività trattate nel decreto

 

  1. Disciplinare la realizzazione e gestione di una banca con il compito di raccogliere e custodire le informazioni relative alla vendita di gas fluorurati a effetto serra e ad una serie di attività quali l’installazione, manutenzione, riparazione e smantellamento delle apparecchiature previste all’articolo 6 del Regolamento UE, ovvero apparecchiature contenenti gas fluorurati.

 

All’interno del D.P.R.  viene confermato quanto già previsto dal precedente D.P.R. 43/2012, ovvero l’obbligo rivolto a tutti coloro che installano, riparano, fanno manutenzione e smantellamento di apparecchiature che contengono gas fluorurati, ovvero tutte le persone e imprese certificate, di iscrizione al Registro telematico nazionale.

Il Registro telematico nazionale è gestito dalle Camere di commercio capoluogo di regione e di provincia autonoma ed è suddiviso nelle seguenti sezioni:

  • Sezione degli organismi di certificazione, degli organismi di valutazione della conformità e degli organismi di attestazione;
  • Sezione delle persone fisiche e delle imprese non soggette all’obbligo di certificazione;
  • Sezione delle persone fisiche e delle imprese certificate;
  • Sezione delle persone fisiche che hanno ottenuto l’attestato;
  • Sezione delle persone fisiche con deroghe transitorie o esenzioni all’obbligo di certificazione;
  • Sezione delle persone fisiche e delle imprese certificate in un altro Stato membro che hanno trasmesso copia del proprio certificato.

Rispetto a quanto previsto dal D.P.R. 43/2012, il nuovo decreto va ad introdurre in particolare due elementi di novità:

– Un ampliamento dell’ambito applicativo che va quindi ora a comprendere un numero più elevato di apparecchiature e attività per le quali sono richiesti gli obblighi di iscrizione

– Un ampliamento del numero dei soggetti su cui vige l’obbligo di iscrizione e dei soggetti su cui oltre all’obbligo di iscrizione vige anche quello di certificazione.

A cosa serve?

L’obiettivo fondamentale è quello di andare a costruire un unico grande registro telematico nazionale che racconti la storia degli impianti di condizionamento che sono stati, nel tempo,  installati nel nostro paese.  In questo modo sarà possibile per chiunque andare a reperire le informazioni su tutto il ciclo di vita del condizionatore: dal momento dell’installazione allo smantellamento, comprese tutte le diverse operazioni che ha subito nel tempo.

Chi è coinvolto?

  • Venditori: coloro che vendono i gas fluorati o apparecchiature che li contengono, al fine di comunicare i dati di vendita. A partire dal 24 Luglio infatti, tutti i venditori di gas refrigeranti sono tenuti a registrare ogni vendita, che contenga informazioni dettagliate riguardo la tipologia di apparecchiatura, data e numero della fattura,  anagrafica dell’acquirente,  dichiarazione dell’acquirente dell’impegno di installazione effettuato da un’impresa certificata.

 

  • Imprese e persone: in possesso della certificazione e che hanno svolto operazioni di installazione, manutenzione, smantellamento o riparazione, realizzate su apparecchiature fisse di, per esempio, condizionamenti d’aria, pompe di calore e celle frigorifero; al fine di comunicare i dati relativi a queste operazioni che sono state svolte. Le informazioni comunicate riguardano, più nel dettaglio, la quantità e tipologia di gas fluorurati a effetto serra venduti e il numero e tipologia di apparecchi, non ermeticamente sigillati che contengono gas fluorurati  a effetto serra, che è stato venduto.

 

  • Operatori: ovvero i proprietari/ responsabili degli impianti, i quali possono in questo modo scaricare un attestato con tutte le caratteristiche delle apparecchiature di cui sono in possesso. Per gli operatori è previsto che tutte le comunicazioni vengano effettuate entro i 30 giorni successivi all’acquisto/ manutenzione dell’impianto. Vi sono quindi degli obblighi da rispettare per gli operatori che, in caso di inadempimento, possono portare anche a sanzioni molto salate.

Nella Banca dati sono presenti differenti sezioni e in particolare troviamo quelle relative a:

  • Venditori
  • Comunicazione vendite
  • Comunicazioni interventi
  • Operatori